Dal 1° gennaio 2018, l’aliquota contributiva del Fondo previdenza Enasarco in vigore è pari al 16,00 (nel 2017 era 15,55%) delle provvigioni di cui l’ 8% è a carico della ditta e il 8% è a carico dell’agente).
Per il 2018, il massimale annuo è pari a:
Agente plurimandatario
- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto è pari a 25.275 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.044 euro);
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Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 423 euro (105,75 euro a trimestre).
Agente monomandatario
- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 37.913 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.066,08 euro).;
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Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 846 euro (211,50 euro a trimestre).
anni | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
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Aliquota contributiva | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% |
(di cui aliquota previdenza) | 12,50% | 12,50% | 12,55% | 13,00% | 13,50% | 14,00% |
(di cui aliquota previdenza a titolo di solidarietà) | 2,15% | 2,60% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza ;
LE SCADENZE per il versamento relative a ciascun periodo sono le seguenti :
1° trimestre – 20 Maggio
2° trimestre – 20 Agosto
3° trimestre – 20 Novembre
4° trimestre – 20 Febbraio dell’anno successivo.
Va sempre ricordato che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza, ragion per cui in una fattura per provvigioni relative all’ anno 2017 l’aliquota da utilizzare è quella del 2017 , anche se la fattura viene emessa nel 2018.
Il versamento va effettuato obbligatoriamente on-line, con addebito sul c/c bancario del mandante. I conteggi sono effettuati direttamente dall’ Enasarco: la ditta si limita ad indicare solamente il monte provvigioni maturato per singolo agente.
ATTENZIONE: i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non ancora pagate e su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Infatti il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa.
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